
Conservare questo testo, insieme con i Documenti di viaggio, quale riferimento contrattuale.
Sprintours S.p.A. in collaborazione con
Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi delle specifiche polizze di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli.
Per tutte le garanzie
, le condizioni sono tutte qui di seguito riportate. Vi raccomandiamo di leggere le norme che regolano queste coperture assicurative. Le polizze sono depositate presso la sede di
Sprintours S.p.A.
Il dettaglio delle condizioni è riportato anche sul sito internet WWW.SPRINTOURS.IT
"PRODOTTO A" - polizza n. 150602 - garanzie comprese nella quota di iscrizione:
"Assistenza e Spese Mediche", "Bagaglio", "Ritardo Aereo", "Interruzione Viaggio"
"PRODOTTO B" - polizza n. 167260 - garanzia a pagamento:
"Annullamento Viaggio"
Normativa comune alle garanzie
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione in questo caso:
per il "Prodotto A" Sprintours S.p.A. che ha sottoscritto con Mondial Assistance, ai sensi dell’art. 1891 Cod.Civ., la polizza;
per il "Prodotto B" i Clienti Viaggiatori.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Mondial Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: Mondial Assistance Italia S.p.A.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per "Annullamento Viaggio"
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
per tutte le altre garanzie
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al "Prodotto Assicurativo A" sono a carico di Sprintours S.p.A.
Gli oneri fiscali relativi al "Prodotto Assicurativo B" sono a carico dell'Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
quarantene;
epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
"PRODOTTO A" - GARANZIE COMPRESE IN QUOTA
BAGAGLIO - Effetti Personali
1. Oggetto
Mondial Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio
del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di
€ 200,00 per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
2. Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
e) esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
i) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
3. Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo sarà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L’assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di
€ 200,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
1. Oggetto
Mondial Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell’Assicurato;
b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g)
spese mediche. Mondial Assistance, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
• € 10.000,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 1.000,00 per viaggi con destinazione Italia
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di
€ 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato di cui al punto 1), Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
•
€ 5.000,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo
•
€ 1.000,00 per viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
•
€ 1.250,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo
•
€ 500,00 per viaggi con destinazione Italia
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;
I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di
€ 1.000,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di
€ 250,00 con un massimo di
€ 50,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di
€ 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. Mondial Assistance provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a
€ 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a
€ 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di
€ 500,00.
2. Esclusioni
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Mondial Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
k) guerra anche civile, che coinvolga l’Assicurato dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
3. Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della card, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all’art. 1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.
RITARDO AEREO
In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore/assicurato con i documenti di viaggio o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Contraente o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance indennizzerà l’Assicurato di
€ 75,00 per le prime 8 ore complete di ritardo del volo di andata o di ritorno.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Mondial Assistance rimborserà la quota del viaggio pagata e non goduta a causa dell’interruzione del soggiorno dovuta al rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare dell’Assicurato o al rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza dell’Assicurato. La garanzia è operante a condizione che il rientro anticipato e/o il rimpatrio/rientro dell’Assicurato sia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa.
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (Pro-rata temporis), escludendo il giorno di rientro.
"PRODOTTO B" - GARANZIa ANNULLAMENTO VIAGGIO A PAGAMENTO
1. Oggetto
Mondial Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione
:
a) malattia, infortunio o decesso
dell'Assicurato o di un suo familiare;
del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
licenziamento,
nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.
Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata:
all'Assicurato
a tutti i suoi familiari
a uno dei compagni di viaggio
purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.
2. Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
Morte dell’Assicurato Viaggiatore
Ricovero in istituto di cura dell'Assicurato Viaggiatore di durata di almeno 24 ore consecutive (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso);
b) per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno scoperto: b.1 del 20%, con un minimo di
€ 26,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente il sinistro entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio;
b.2 del 30% con un minimo di
€ 50,00 in mancanza di denuncia telefonica del sinistro o se la denuncia telefonica non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio.
In ogni caso, qualora non venga consentito a Mondial Assistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della Società, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia, verrà applicato uno
scoperto del 30%.
3. Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) dolo e colpa grave dell'Assicurato;
b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
c) forme depressive;
d) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di Assicurato;
e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
4. Disposizioni e Limitazioni
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
c) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
IN CASO DI SINISTRO
1. Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso):
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato, deve:
a) entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento inoltrare denuncia telefonica a
Mondial Assistance Italia S.p.A. chiamando il numero:
+39 02 26609.112 attivo 24 ore su 24
indicando:
cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
data di partenza prevista;
costo del viaggio per persona;
numero di polizza
167260;
numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da
Sprintours S.p.A. presso l’agenzia prima del viaggio;
luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Mondial Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato.
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a Mondial Assistance.
In mancanza di denuncia telefonica del sinistro o se la denuncia telefonica non è stata effettuata entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’indennizzo verrà corrisposto con la deduzione di uno
scoperto del 30% con un minimo di € 50,00 (la presente disposizione non si applica nei casi in cui la rinuncia del viaggio sia causata da morte o ricovero Ospedaliero dell'Assicurato Viaggiatore di durata di almeno 24 ore consecutive (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso);
b) successivamente alla denuncia telefonica e comunque entro
10 giorni far pervenire esclusivamente a mezzo posta a
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano:
documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia,;
in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
in caso di decesso: il certificato di morte;
copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
copia dell'Estratto Conto di Penale emesso da
Sprintours S.p.A.;
copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto a
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro
10 giorni dal rientro, specificando;
le circostanze dell’evento;
i dati anagrafici ed il recapito;
il numero di polizza
150602;
il numero di prenotazione (File n.) riportato sul "Foglio Notizie" ricevuto da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio;
b) allegare:
il "Foglio Notizie" recante il numero della prenotazione (File N.) ricevuto da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio.
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:
il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
la copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24, specificando:
il numero di polizza
150602;il numero di prenotazione (File n.) riportato sul "Foglio Notizie" ricevuto da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio;
i dati anagrafici e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto a
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro
10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare
il "Foglio Notizie" recante il numero della prenotazione (File N.) ricevuto da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio;
la certificazione medica o la documentazione attestante l’evento;
l’originale delle spese effettivamente sostenute.
RITARDO AEREO
darne avviso scritto a
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro
10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
allegare il "Foglio Notizie" o comunicazione ufficiale di convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo ricevuti da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio;
INTERRUZIONE VIAGGIO
darne avviso scritto a
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano entro
10 giorni dal rientro specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
allegare:
il "Foglio Notizie" recante il numero della prenotazione (File N.) ricevuto da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio;
l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
2. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
3. Diritto di Surroga
Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
4. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
"TABELLA CAPITALI ASSICURATI"
| GARANZIE |
Destinazione del viaggio |
| ITALIA |
EUROPA |
MONDO |
| PRODOTTO ASSICURATIVO A (in quota) |
| BAGAGLIO |
| Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio |
€ 1.000,00 |
€ 1.000,00 |
€ 1.000,00 |
| Limite per oggetto |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
| Acquisti di prima necessità |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
€ 200,00 |
| ASSISTENZA E SPESE MEDICHE |
| Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc. |
€ 1.000,00 |
€ 10.000,00 |
€ 10.000,00 |
| RITARDO AEREO |
| Indennizzo per ritardo di almeno 8 ore |
€ 75,00 |
€ 75,00 |
€ 75,00 |
| INTERRUZIONE VIAGGIO |
Rimborso pro-rata |
PRODOTTO ASSICURATIVO B (a pagamento) |
| ANNULLAMENTO VIAGGIO |
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO |
Modalità di Stipulazione DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun
Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo
relativo al costo individuale per la garanzia Annullamento Viaggio, così come determinato dalla seguente:
| Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio |
| Costo del viaggio |
Premio Finito |
(di cui imposte) |
| € 500,00 |
€ 10,00 |
€ 1,75 |
| € 800,00 |
€ 20,00 |
€ 3,51 |
| € 1.500,00 |
€ 25,00 |
€ 4,38 |
| € 2.000,00 |
€ 38,00 |
€ 6,66 |
| € 2.500,00 |
€ 45,00 |
€ 7,89 |
| € 3.000,00 |
€ 50,00 |
€ 8,76 |
| € 5.000,00 |
€ 75,00 |
€ 13,14 |
| € 7.000,00 |
€ 100,00 |
€ 17,53 |
| € 9.000,00 |
€ 120,00 |
€ 21,03 |
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante,
e non è rimborsabile
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it
Per ogni sinistro inerente le garanzie che presuppongono un rimborso inviare la documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Via Ampère, 30 - 20131 Milano
Per la garanzia Annullamento Viaggio effettuare preventivamente la denuncia telefonica come indicato al punto
"In caso di Sinistro"
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul "Foglio Notizie" ricevuto da
Sprintours S.p.A. prima del viaggio, comunicando sempre il numero di polizza e il numero di pratica.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Foglio Notizie
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
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Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
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Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del GRUPPO MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A.- Servizio Privacy - via Ampère 30, - 20131 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997
La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 Maggio 1995). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
-
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)L’Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
-
Sede LegaleVia Ampère, 30 - 20131 MILANO (Italia)
-
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioniL’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 NR. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.
2) Informazioni Relative al Contratto
-
Legislazione applicabile al contrattoLa legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
-
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contrattoAi sensi dell’art. 2952 C.C. "i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".
-
Reclami in merito al contrattoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità
Via Ampère 30 - 20131 Milano (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: quality@mondial-assistance.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAPServizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
AvvertenzeLa presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.